Estensione al 31 ottobre dei termini per
l’approvazione dei bilanci per tutte le associazioni, fondazioni e altri enti
di carattere privato diversi dalle società e dagli ETS, ampliamento dei tempi
per l’utilizzo delle risorse derivanti dal cinque per mille e per relativa
rendicontazione, possibilità, nell’ambito della protezione civile, di allungare
il periodo per l’esercizio dell’attività di volontariato.
Sono queste le principali modifiche al DL n. 18/2020 in sede di conversione, nel testo
su cui ieri la Camera ha votato la
fiducia.
In merito all’approvazione del bilancio, l’art.
35 del DL
18/2020 prevedeva che gli enti del Terzo settore di diritto e cioè ONLUS,
organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale
(APS), per cui i termini per l’approvazione del bilancio scadevano entro il
periodo emergenziale del 31 luglio (praticamente tutti gli enti aventi esercizi
coincidenti con l’anno solare), potessero approvare i loro bilanci, anche in
deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto entro il 31 ottobre.
Ovviamente tale nuova scadenza è da
intendersi assolutamente facoltativa, restando possibile approvare i
rendiconti nei termini previsti dagli specifici statuti.
Il testo si riferiva, fino a oggi, solo a quelle strutture (ONLUS, ODV e APS)
che risultavano enti del Terzo settore di diritto, mentre nulla era previsto
per tutte le altre tipologie di enti.
Con le modifiche apportate al DL, lo slittamento dei termini per l’approvazione del bilancio varrà sia per gli ETS di diritto, sia per tutte quelle associazioni (riconosciute e non), fondazioni o comitati e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, purché costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale (disciplinate dal libro primo del codice civile). Lo slittamento si applica anche agli enti pubblici e privati, diversi dalle società, ai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio residenti in Italia.
Attraverso una modifica all’art. 106 viene poi estesa a tutte le associazioni e fondazioni (incomprensibilmente diverse da ONLUS, ODV, APS, enti per i quali parrebbero tuttavia ammesse, ai sensi dell’art. 73, comma 4, le videoconferenze) la possibilità di ricorrere, fino al 31 luglio 2020, anche in deroga alle disposizioni statutarie, all’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. In pratica, vengono estese alle associazioni e fondazioni le regole straordinarie previste per le assemblee delle società, peraltro applicabili, secondo l’interpretazione di Assonime (si veda comunicazione agli associati di fine marzo), anche ai CdA e al collegio sindacale.
Molti rinvii
riguardano anche gli enti percettori del contributo del 5 per mille.
A riguardo, con una modifica all’art. 35, viene prevista in particolare per
detti enti:
– la possibilità di svolgere le attività correlate ai fondi del 5 per mille per l’anno 2017 – sono da intendersi le attività statutarie implementate attraverso detti fondi – entro il 31 ottobre 2020 (il termine ordinario per la maggior parte degli enti sarebbe stato il 30 giugno);
– la proroga al 31 ottobre 2020 del termine per la rendicontazione di progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali;
– l’ampliamento per l’anno 2020 del termine di cui all’art. 8, comma 1 del DLgs. n. 111/2017 (disciplina dell’istituto del cinque per mille), che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l’utilizzo delle somme percepite. Il termine di rendicontazione previsto ordinariamente entro i 12 mesi dal ricevimento della somma viene ampliato a 18 mesi.
Una disposizione di rilievo riguarda, infine, il Codice di protezione civile di cui al DLgs. n. 1/2018 inerente agli strumenti per consentire l’effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile. L’art. 39 dello stesso prevede, in estrema sintesi, per i volontari iscritti all’elenco nazionale, impiegati in eventi emergenziali di protezione civile, il mantenimento del posto pubblico o privato e il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato, nonché il diritto a una idonea copertura assicurativa. Tali diritti, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, possono, in situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, essere esercitati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell’anno.
A riguardo, nell’art. 35-bis del decreto inserito nell’iter di conversione viene previsto che, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti connesse alla situazione di emergenza di rilievo nazionale, i periodi continuativi in cui ai singoli è consentito esercitare attività di volontariato sono elevati fino a centottanta giorni, fermo restando che tale limite costituisce anche il limite massimo entro cui tale attività potrà essere prestata nel corso dell’anno.